Esistono vari tipi di testamento: pubblico, olografo, segreto e speciale, ognuno con delle caratteristiche specifiche e in questo articolo li prenderemo in esame uno ad uno.
Il testamento pubblico, è disciplinato dall’art. 603 c.c., ed è ricevuto da un notaio, alla presenza di due testimoni.
Il testatore, alla continua ed ininterrotta presenza dei testimoni, dichiara al notaio le sue volontà che verranno messe per iscritto a cura del notaio medesimo e, al termine, il notaio ne dà lettura.
Il testamento pubblico verrà conservato nel repertorio del notaio sino a quando non verrà a conoscenza del decesso del testatore.
I pregi del testamento pubblico sono diversi, tra cui; la sicurezza della scheda testamentaria e le disposizioni ivi contenute.
Il testamento pubblico non potrà essere distrutto, perso, alterato dagli eredi.
Per quanto concerne le volontà in esso contenute, al momento della ricezione del testamento da parte del notaio, esso ne adeguerà le dichiarazioni del testatore alla legislazione e consiglierà sulle varie formule utilizzabili, avvisandolo qualora una determinata disposizione fosse nulla e quindi non avrebbe effetto.
Il testamento olografo è regolamentato dall’articolo 602 c.c. ed è il più semplice tra le forme di testamento.
Si tratta di una scrittura privata e deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto da chi lo fa, è quindi privo di tutti quei meccanismi burocratici che spesso spaventano le persone.
Il testamento olografo altro che non è che un atto che racchiude le ultime volontà del legante, scritto interamente di suo pugno.
Per la sua validità non servono né testimoni né il deposito presso un notaio, anche se ovviamente per tutelare chi decide di avvalersi di questo istituto giuridico deve soddisfare alcuni requisiti come l’essere redatto interamente a mano dalla persona che ha deciso di disporre così dei suoi beni.
Non sono ammesse parti scritte da altri, siano pure amici fidati, oppure a macchina o con il computer.
Questo perché la scrittura deve essere riconoscibile e riconducibile al legante, pena la nullità del documento.
Deve essere indicata la data, ma non il luogo, ed è necessaria la firma della persona in questione. Questa può essere sia la classica forma “nome e cognome”, ma anche un soprannome, purché direttamente riconducibile al testatore.
Quest’ultimo può aggiungere delle parti in più alle ultime volontà anche in momenti diversi, ma devono sempre rispettare queste caratteristiche.
In genere il testamento olografo si scrive su una carta normale, ma non deve avere per forza delle peculiarità precise.
Il testamento olografo può essere tenuto dal testatore stesso a casa, affidato a terzi, oppure a un notaio, che provvederà alla sua pubblicazione dopo la morte del legante.
Il testamento segreto, è disciplinato dall’articolo 604 c.c., e consiste nella consegna «solenne» al notaio di una scheda che contiene le disposizioni testamentarie.
Il notaio la riceve e conserva.
Questa consegna avviene di persona, devono essere presenti due testimoni, e il notaio sigilla la scheda testamentaria.
Sullo stesso involto che contiene la scheda scrive l’atto di ricevimento che sarà sottoscritto da lui stesso, testatore e testimoni.
In questo caso chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
Il testamento segreto concilia in sé alcuni vantaggi del testamento olografo tra cui la segretezza dell’atto (venendo redatto dal testatore) e quelli del testamento pubblico, quali la possibilità di preservarne l’integrità (essendo custodito dal notaio).
Il testamento speciale viene reso dal testatore ad un pubblico ufficiale (o “assimilato”) in circostanze particolari e ha un’efficacia limitata nel tempo: tre mesi dal ritorno della situazione normale.
Ad esempio, sono testamenti speciali quelli redatti in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche, infortuni o altre situazioni speciale e sono regolamentati dagli articoli 609, 611, 616 e 617 del codice civile.
A questo punto, se desiderate ulteriori informazioni sui vari tipi di testamento, quale si adatta meglio alla vostra situazione e come si deve procedere nello specifico, potete rivolgervi al nostro studio legale Micheloni avvocato Verona, contattandoci per telefono o compilando il FORM che trovate a questa PAGINA.