Si ricorre a questo tipo di separazione quando i coniugi non riescono ad addivenire alla separazione consensuale, in pratica quando non riescono a trovare un’intesa circa le condizioni di separazione.
Ma perché si rende necessario ricorrere alla separazione giudiziale? Qual è la base giuridica? Come si svolge?
Come dicevamo, la separazione giudiziale è la procedura che consente ad un coniuge di separarsi contro la volontà dell’altro.
È utilizzabile nel caso in cui l’altro coniuge non vuole separarsi o non vi è alcun accordo sulla disciplina dei rapporti personali e patrimoniali successivi alla separazione.
La separazione coniugale è infatti un dritto che un coniuge può esercitare anche contro la volontà dell’altro e la separazione giudiziale è lo specifico strumento previsto dall’ordinamento per esercitare tale diritto.
Il presupposto necessario per poter pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi è lo stesso previsto per la separazione consensuale. Il verificarsi di fatti che, come recita l’articolo 151, comma 1, del codice civile, “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole”.
Sono quindi sufficienti circostanze oggettive imprevedibili, subentrate a turbare l’armonia di coppia, mentre non è più richiesta (come avveniva prima della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge numero 151/1975) la colpa di uno dei coniugi.
È interessante precisare che, al fine di accertare la suddetta intollerabilità, la Suprema Corte ha ritenuto che non sia necessaria la percezione della crisi da parte di entrambi i coniugi risultando sufficiente “la condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti” (Cass. Civ. sent. n. 7148 del 1992).
In ogni caso l’indagine sull’intollerabilità della convivenza non può basarsi sull’analisi di singoli episodi, ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti dei coniugi, secondo quanto emerge in seno al procedimento.
Rispetto alla separazione consensuale che finisce nel giro di qualche mese dal deposito del ricorso (addirittura poche settimane in caso di negoziazione assistita), il procedimento di separazione giudiziale può durare anche un paio di anni, come una normale causa civile.
Questa tempistica varia comunque anche in base al livello di conflittualità dei coniugi ed a quante prove devono essere valutate dal Giudice.
Comunque, già alla prima udienza, il Presidente del Tribunale adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, all’eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge debole.
Si tratta di un provvedimento temporaneo, perché sarà sostituto dalla sentenza emessa alla fine dell’intero procedimento, ma esecutivo.
Le parti dovranno dunque eseguire le statuizioni del giudice.
Il coniuge al quale non è assegnata la casa coniugale dovrà allontanarsene; il coniuge obbligato al pagamento di assegni di mantenimento dovrà adempiere puntualmente.
Successivamente, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario ed il provvedimento emesso a conclusione della causa ha la forma di sentenza.
Da notare che qualora si inizi una separazione giudiziale questa, anche in corso di causa, può essere trasformata in separazione consensuale.
Non può invece accadere il contrario.
Inoltre, le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale potranno essere modificate o revocate in ogni tempo qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.
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