La separazione di fatto è l’interruzione effettiva, da parte di uno o di entrambi i coniugi, della vita matrimoniale senza che sia intervenuto un provvedimento giudiziale che autorizzi la coppia a vivere separatamente.
La separazione di fatto rappresenta di solito un momento transitorio che mette in pausa un rapporto matrimoniale o di convivenza.
Tale tipologia di separazione non implica azioni legali, in quanto si costituisce come una sorta di accordo tra i coniugi, ma è comune che essa anticipi una conseguente separazione legale, e dunque la fine definitiva della convivenza o del matrimonio, oppure, potrebbe portare ad un esito felice del rapporto di coppia con una riconciliazione.
Spesso è a causa dei costi necessari per l’assistenza legale, o semplicemente per inerzia, che molti coniugi preferiscono separarsi “di fatto”, senza ricorrere ad un avvocato e senza recarsi in Tribunale.
Ribadiamo però che tale separazione, non ha alcun valore legale ed i coniugi restano, quindi, inconsapevolmente sottoposti ai medesimi reciproci doveri derivanti dal matrimonio, come fedeltà, assistenza morale e materiale, condivisione dell’abitazione e collaborazione nell’interesse della famiglia (articolo 143 del codice civile).
Di qui la necessità di regolamentare la separazione già praticata dai coniugi dandole una base legale.
La legge italiana impone ai coniugi che vogliono porre fine al matrimonio di chiedere la separazione personale.
La separazione non pone fine al matrimonio, ma ne sospende gli effetti in attesa di una riconciliazione oppure di un procedimento di divorzio.
La separazione può essere di due tipi:
La separazione legale (che può essere consensuale o giudiziale) è sancita da un provvedimento del Tribunale il quale autorizza i coniugi a vivere separati e regola le loro questioni patrimoniali e personali oltre che gli aspetti relativi ai figli, compreso il diritto al mantenimento sia della prole che del coniuge più debole.
La separazione di fatto, invece, è una condizione scelta dai coniugi, che decidono concordemente di terminare la convivenza matrimoniale, in genere prevedendo il trasferimento di uno dei due in un’abitazione diversa da quella familiare, senza ottenere alcuna autorizzazione dal Tribunale.
Non essendo prevista alcuna ratificazione, le parti non sono obbligate a giungere ad una regolamentazione vincolante e formale dei rapporti economici e privati, neppure per quanto riguarda i figli.
La separazione di fatto, quindi, non ha alcun effetto giuridico.
E qui potrebbero nascere delle problematiche.
La separazione di fatto rimane priva di qualsivoglia controllo di legittimità e giustizia, cosa che potrebbe creare delle difficoltà in presenza di figli minori o di questioni patrimoniali particolarmente complicate da definire.
In caso di separazione di fatto, vi sarebbero ad esempio delle serie difficoltà nel tutelare i propri diritti e della prole nel caso si presentassero delle controversie.
Un’ulteriore differenza essenziale tra le due tipologie di separazione consiste nel fatto che quella legale può fungere da causa per ottenere lo scioglimento del matrimonio mentre la separazione di fatto no (con l’unica eccezione delle separazioni di fatto iniziate due anni prima il dicembre 1970, anno dell’approvazione della legge sul divorzio).
La separazione di fatto, quindi, non fa acquisire lo status giuridico della separazione legale coniugale e pertanto non consente di divorziare, qualunque sia la durata della stessa.
Se si decide per la separazione consensuale i coniugi dovranno redigere una scrittura privata sottoscritta da entrambi nella quale l’accordo sull’allontanamento viene inequivocabilmente espresso.
Non è quindi sufficiente un accordo verbale.
Questo perché, in assenza della possibilità di dimostrare, con un documento l’accordo sulla separazione e sull’allontanamento dalla casa coniugale, il coniuge che rimane nella casa coniugale, in un successivo procedimento giudiziale, potrebbe sostenere che l’altro si è allontanato senza il proprio consenso violando l’obbligo di coabitazione e chiedendo per questo che gli sia addebitata la separazione, cosa che comporterebbe la perdita del diritto a ricevere un assegno di mantenimento e la perdita dei diritti successori.
Chiaramente l’argomento essendo estremamente vasto meriterebbe di essere esaminato in modo più approfondito, per cui se desiderate ricevere ulteriori informazioni potete rivolgervi al nostro studio legale Micheloni avvocato Verona, contattandoci per telefono o compilando il FORM che trovate a questa PAGINA.