In breve diciamo che è possibile cambiare il proprio cognome.
Le norme di riferimento relative al cambio di cognome sono ora indicate nel D.P.R. 13 marzo 2012 n. 54, regolamento recante modifiche in materia di stato civile in relazione alla disciplina del cognome, G.U. n. 108 del 10 maggio 2012, D.P.R. che va ad integrare o abrogare alcune norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000, n. 396.
In particolare va ad abrogare gli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Ma vediamo di comprendere quale procedura si debba seguire nel momento in cui si desideri cambiare il proprio cognome.
Come indicato nell’art. 89 DPR 396/2000, si può fare il cambio cognome “perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale”.
Quindi chi ha un un cognome che non lo soddisfa, o magari per oggettive ragioni se ne vergogna, ha ora la possibilità di chiedere che venga cambiato.
Come indicato nella legge, si può fare richiesta per il cambio del proprio cognome perché esso è ridicolo o vergognoso, specialmente se si riferisce a parolacce o parole poco dignitose e che quindi potrebbero ledere alla propria autostima o portare la persona a vergognarsene.
Altro motivo indicato nella norma, è il fatto che il proprio cognome potrebbe rivelare la propria origine naturale, e in questo caso un esempio è il cognome “Trovato” per un bambino con genitori ignoti.
Come mostrato negli articoli di legge sopra indicati, ora tutti i cittadini italiani che desiderano cambiare il proprio cognome possono farlo inoltrando una domanda al Prefetto della provincia di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta di riferisce.
La domanda è soggetta all’imposta di bollo ad eccezione di quella relativa al cambiamento di cognomi ridicoli o vergognosi o perché rilevanti origine naturale.
L’intera istanza deve chiaramente indicare i motivi per cui si desidera cambiare il proprio cognome e quale si vorrebbe assumere, deve inoltre essere sottoscritta dal diretto interessato.
A questo punto il Prefetto, se accetta la richiesta di cambio cognome, autorizza con un suo decreto il richiedente a fare affiggere per 30 giorni, all’albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza, un avviso contenente un sunto della domanda per il cambio del proprio cognome.
Questo per dare la possibilità a chi ne ha interesse, di opporsi alla domanda, ma sempre entro il limite dei 30 giorni di affissione.
Trascorsi i 30 giorni il richiedente deve trasmettere alla Prefettura la copia dell’avviso con l’attestazione di avvenuta affissione.
A questo punto il Prefetto accertata la regolarità delle affissioni e, vagliate le eventuali opposizioni, emana il decreto di concessione al cambiamento del cognome.
Noi dello Studio dell’Avvocato Loretta Micheloni, studio legale Verona, affianchiamo i nostri clienti nell’inoltro delle istanze per il cambio del proprio cognome.
Nel nostro studio esaminiamo la situazione oggettiva insieme al cliente, aiutandolo a stabilire se e come sia il caso di procedere in sede legale e amministrativa.
Se a questo punto desiderate ulteriori informazioni e avvalervi della nostra consulenza, potete rivolgervi al nostro studio legale Micheloni avvocato Verona, contattandoci per telefono o compilando il FORM che trovate a questa PAGINA.