La donazione è quindi un contratto: da ciò discende che, una volta conclusa, essa è di norma irrevocabile ad opera di una delle parti.
I motivi per cui effettuare una donazione sono diversi.
Ad esempio si può donare per beneficenza, per amore filiale o coniugale, per riconoscenza, ma di fatto non varia il risultato finale, in quanto si va ad arricchire il donatario.
Nella donazione, la causa è costituita dalla spontanea volontà del donante di arricchire l’altra parte contrattuale, senza corrispettivo, con il pedissequo proprio impoverimento.
Questo però non significa che i motivi della donazione siano sempre irrilevanti.
Per esempio nella donazione rimuneratoria di cui all’art. 770, sono presi espressamente in considerazione i motivi della donazione per un duplice ordine di ragioni:
Nelle donazioni, fatta eccezione per quelle di modico valore di cui all’art. 783 c.c. per la cui validità è sufficiente la tradizione del bene, è necessaria, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico (art. 782 c.c.), redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale legittimato ad attribuire al documento pubblica fede, alla presenza di due testimoni.
La necessità dell’atto pubblico si giustifica con l’importanza dell’atto di donazione e per gli effetti sul patrimonio del donante che deve essere, oltre che capace d’intendere di volere, pienamente consapevole dell’atto che sta facendo e di tutte le conseguenze che ne derivano.
È quindi molto importante la consulenza del notaio per avere tutti i chiarimenti necessari e opportuni.
Di regola le donazioni non possono essere revocate proprio perché non è moralmente corretto pretendere la restituzione di ciò che si è donato.
Di questa esigenza morale se ne fa interprete il legislatore che vieta la revoca della donazione.
In certi casi, tuttavia, il comportamento del donatario o il verificarsi di circostanze sconosciute al donante possono autorizzarlo a revocare la liberalità già effettuata.
La revoca della donazione è quindi ammessa solo in due casi previsti dall’art. 800 del codice civile:
I motivi che giustificano la revoca devono quindi essere chiari.
A questo punto, se desiderate ulteriori informazioni riguardanti il negozio giuridico della donazione e i vari tipi di donazione esistenti, potete rivolgervi al nostro studio legale Micheloni avvocato Verona, contattandoci per telefono o compilando il FORM che trovate a questa PAGINA.