I presupposti delle tre ipotesi di assistenza e tutela variano a seconda delle condizioni personali della persona da proteggere e delle finalità che si intendono perseguire.
Vediamo ora di comprendere nel dettaglio le differenze tra i tre istituti e il loro campo di applicazione.
Amministratore di sostegno
La figura dell’amministrazione di sostegno è stata introdotta con la L. n. 6/2004.
La funzione primaria di questo istituto è di tutelare quei soggetti che, a causa di una infermità o menomazione fisica o psichica, siano impossibilitati, anche solo parzialmente o temporaneamente, a provvedere ai propri interessi.
Rispetto all’interdizione ed all’inabilitazione tale forma di tutela è quella che limita meno di tutte la capacità di agire del soggetto tutelato.
Con la sua introduzione, l’amministrazione di sostegno è divenuta la misura di protezione prioritaria per la tutela dei soggetti privi di autonomia, relegando interdizione ed inabilitazione al ruolo di soluzioni residuali applicabili solo laddove la prima non sia adeguata.
Viene largamente utilizzata a tutela delle persone anziane, quando, magari ancora perfettamente lucide, per problemi di natura fisica non riescono più ad occuparsi dell’amministrazione del proprio patrimonio.
Un amministratore di sostegno, nominato dal tribunale con decreto, avrà cura del beneficiario e del suo patrimonio nell’ambito dei poteri che gli sono attribuiti con il decreto di nomina.
Il beneficiario conserverà in ogni caso la capacità di compiere tutti gli atti non indicati dal giudice.
In particolare, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non perde la facoltà di compiere gli atti cosiddetti personalissimi, attinenti alla sua persona, come contrarre matrimonio o separarsi, fare testamento o riconoscere un figlio, per fare alcuni esempi.
Quello dell’amministratore di sostegno è uno strumento che consente notevole efficacia e flessibilità per la cura e gli interessi della persona, sia per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, ma anche i bisogni e la volontà del beneficiario, dal momento che l’amministratore di sostegno deve tenere conto delle richieste, dei bisogni e della volontà del destinatario degli interventi.
La scelta dell’amministratore di sostegno, avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, che può designare anche personalmente il proprio amministratore, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, rivolgendosi quindi ad uno studio legale che possa seguire l’intera pratica.
Interdizione
L’interdizione della persona è prevista a tutela del maggiore d’età e del minore emancipato, che si trovino a vivere in condizioni di abituale infermità mentale, condizioni tali da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi.
Essa rappresenta l’“extrema ratio”, in caso di previsto e constatato fallimento di ogni diversa modalità di protezione, essendo questo uno strumento che produce l’effetto di togliere al soggetto la capacità di agire in ogni ambito.
Essa ha infatti come conseguenza l’ablazione totale della capacità di agire della persona interdetta.
Un tutore, nominato dal tribunale, lo sostituirà nel compimento di tutti gli atti, sia essi di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
Pertanto, gli atti eventualmente compiuti dall’interdetto dopo la pubblicazione della sentenza di interdizione potranno essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto, dei suoi eredi o aventi causa.
Inabilitazione
L’inabilitazione è, invece, prevista a tutela del maggiore d’età infermo di mente, il cui stato non è però talmente grave da dar luogo all’interdizione.
Mira a proteggere anche coloro che, per prodigalità o per uso abituale di sostanze alcooliche o di stupefacenti, espongono se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Un curatore, nominato dal tribunale, avrà il compito di assistere l’inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione, mentre quelli definiti di ordinaria amministrazione continueranno ad essere validamente posti in essere dal solo inabilitato.
Anche in questo caso gli atti di straordinaria amministrazione eventualmente compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio potranno essere annullati.
Assistenza
Se desiderate ricevere ulteriori informazioni su questi istituti del diritto civile di Interdizione, Inabilitazione e Amministrazione di sostegno introdotti con la legge del 9 gennaio 2004, n. 6, i campi applicavi pratici o su altri argomenti riguardanti il diritto di famiglia, potete rivolgervi al nostro studio legale Micheloni avvocato Verona, contattandoci per telefono o compilando il FORM che trovate a questa PAGINA.