La guida in stato di ebbrezza è un reato che comporta conseguenze legali rilevanti, soprattutto per chi è in possesso di una licenza di caccia.
Oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada, è possibile che l’episodio influisca anche sul rilascio o sul mantenimento della licenza di porto d’armi, necessaria per l’esercizio dell’attività venatoria.
Ma in quali casi la licenza di caccia può essere revocata o negata?
In questo articolo, noi dello Studio Legale a Verona Avvocato Micheloni, specializzato nel fornire assistenza legale a Verona, ti spieghiamo quali possono essere le conseguenze e come difendere i tuoi diritti con particolare attenzione alle pronunce giurisprudenziali che riguardano gli episodi di abuso di alcol.
La revoca della licenza di caccia non è automatica in caso di guida in stato di ebbrezza.
Secondo l’orientamento consolidato dei Tribunali amministrativi regionali (TAR), il principio di ragionevolezza svolge un ruolo chiave nella valutazione dei comportamenti legati all’uso di alcol e il loro impatto sulla licenza di porto d’armi.
Un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza, isolato e non ripetuto, non costituisce automaticamente un motivo valido per la revoca della licenza di caccia.
Ad esempio, il TAR Lazio Roma, con la sentenza n. 1998 del 14 febbraio 2020, ha stabilito che “l’abuso di alcool non può costituire di per sé solo un presupposto sufficiente per fondare il giudizio di non idoneità e non affidabilità nell’uso delle armi”. È necessario che tale giudizio sia basato su un’istruttoria approfondita e supportato da una motivazione solida.
Esistono tuttavia casi in cui l’abuso occasionale di alcol, se accompagnato da altri elementi, può portare a un giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi e quindi alla revoca della licenza di caccia.
La sentenza n. 809 del 10 settembre 2019 del TAR Lombardia Brescia, ad esempio, ha ribadito che l’abuso occasionale di alcol può essere motivo di diniego o revoca della licenza di porto d’armi (ex art. 43 del R.D. n. 773/1931) solo se supportato da ulteriori elementi, o da un giudizio di inidoneità espresso dalle autorità sanitarie.
Quindi se da un lato questa sentenza ammette la possibilità che in caso di guida in stato di ebbrezza possa essere revocata la licenza di caccia, ancora una volta viene evidenziato come non basti un singolo episodio di guida per perdere automaticamente il diritto alla licenza.
Un altro fattore importante da considerare è il trascorrere del tempo.
Un episodio isolato di abuso di alcol può essere rilevante solo se recente e accompagnato da ulteriori elementi di rischio.
Come sottolineato dal TAR Toscana, Firenze, nella sentenza n. 1329 del 29 agosto 2011, “la gravità di un unico episodio di abuso di alcol scolora con il trascorrere del tempo, laddove l’interessato non si renda responsabile di altre condotte significative”.
Quindi la gravità di un episodio isolato diminuisce con il tempo, a patto che non si verifichino altri episodi significativi.
Questo implica che, nel valutare il rinnovo o il rilascio della licenza di caccia, si debba tenere conto del tempo trascorso dal fatto e dell’assenza di altri comportamenti che possano confermare un rischio per la sicurezza.
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