Tra il matrimonio e le unioni civili vi sono chiaramente delle differenze.
L’articolo 29 della Costituzione definisce il matrimonio come un ”ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare” e può essere contratto solo da persone di sesso diverso.
Quando parliamo di unione civile, ci riferiamo ad una specifica formazione sociale, composta da persone dello stesso sesso, quindi non un matrimonio, ma un istituto creato ad hoc.
Come per il matrimonio, l’unione civile si costituisce “di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni”.
In questo caso però non sono contemplate le pubblicazioni, quindi non possono neanche esserci le opposizioni previste per il matrimonio.
Inoltre se per il matrimonio devono essere ”recitate” delle formule particolari, i coniugi uniti civilmente non ne avranno bisogno.
L’ufficiale di Stato Civile si occuperà di compilare un certificato all’interno del quale verranno inseriti dati anagrafici, residenza e regime patrimoniale.
Dal punto di vista economico, matrimonio e unioni civili sono equiparati.
Quindi come per le coppie sposate, salvo diversa disposizione da parte della coppia, saranno soggette automaticamente al regime di comunione dei beni, con l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni e il diritto di successione.
Inoltre le coppie sposate e unite civilmente potranno godere dello stesso trattamento fiscale e previdenziale, con detrazioni fiscali per familiari a carico e prima casa, assegno di mantenimento in seguito a divorzio, pensione di reversibilità e TFR in caso di morte di uno dei due coniugi.
Una notevole differenza tra le coppie sposate e chi invece opta per l’unione civile, sta nella mancata possibilità di adottare un bambino o di ricorrere alla procreazione assistita.
I bambini nati durante l’unione civile saranno figli del solo genitore biologico.
Per le Unioni Civili non è contemplato l’obbligo di fedeltà previsto per il matrimonio e qual ora decidano di divorziare possono farlo senza dover rispettare il periodo di separazione obbligatorio invece per le coppie sposate.
Se a questo punto desiderate ulteriori informazioni sull’istituto delle unioni civili potete rivolgervi al nostro studio legale Micheloni avvocato Verona, contattandoci per telefono o compilando il FORM che trovate a questa PAGINA.