La pianificazione condivisa delle cure è disposizione sanitaria normata dalla legge 219/17 all’articolo 5.
In pratica è una disposizione sanitaria condivisa tra il paziente e il medico curante, attraverso la quale, specialmente se ci si trova di fronte ad una patologia cronica, invalidante o degenerativa con esito infausto, si pianifica un percorso di cura a cui l’equipe medica è tenuta ad attenersi, soprattutto in vista del fatto che si giunga ad un momento in cui il paziente non sia più in grado di esprimere la propria volontà sulla cura praticata.
È quindi uno strumento estremamente potente per garantire il rispetto all’autodeterminazione della persona malata, l’equa distribuzione delle risorse e, in generale, la gestione globale delle cronicità.
La norma di riferimento è la cosiddetta legge sul biotestamento, la Legge 22 dicembre 2017 n, 219 (G.U. n. 12 del 16/01/2018).
Essa infatti stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del
consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
In particolare con l’articolo 4 vengono introdotte nella normativa italiana le “disposizioni anticipate di trattamento” con cui, come recita la legge, “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”.
Mentre con l’articolo 5 ecco introdotta la “Pianificazione condivisa delle cure”.
Grazie a questo articolo si stabilisce che un paziente (nota bene “paziente”) può realizzare una pianificazione delle cure condivisa con il proprio medico, “alla quale il medico e l’equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”.
Le maggiori differenze tra i due istituti sono date dal fatto che le DAT sono espressione di un’iniziativa unilaterale della “persona”, a prescindere da qualsivoglia relazione di cura con il medico, mentre la pianificazione condivisa delle cure riguarda un processo che nasce e si sviluppa “nella relazione tra medico e paziente”.
E questo è il punto focale.
La pianificazione condivisa delle cure non è un atto unilaterale ma un processo che coinvolge medico e paziente, un processo concordato assieme, a cui il medico e l’equipe sanitaria, sono vincolati qualora il paziente perda la capacità di operare scelte consapevoli in merito alla propria salute.
Fatto interessante, la condivisione della pianificazione delle cure non significa che il medico condivida la volontà del paziente.
In pratica, il medico offre al paziente la propria competenza tecnico-scientifica assicurandosi che sia stata ben compresa e accentando la scelta consapevole del paziente.
La pianificazione delle cure è quindi una sorta di consenso ad un progetto globale, costituito da una serie di attività interconnesse, a ciascuna delle quali il paziente sceglie se eventualmente aderire.
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