Secondo il diritto, la Banca è un’impresa commerciale che svolge prevalentemente due attività, la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito.
Per potere operare correttamente l’impresa deve essere iscritta all’Albo, dopo avere avuto l’autorizzazione dalla Banca d’Italia.
Inoltre, deve avere una struttura giuridica fissa, optando per la forma della società per azioni o cooperativa per azioni.
La funzione primaria di una banca è quindi quella di ricevere fondi in deposito dai risparmiatori ed erogarli ad altri soggetti sotto forma di crediti.
Quindi, il diritto bancario è quella branca del diritto che regolamenta i rapporti tra l’ente creditizio e l’utente, detto anche “correntista”.
Regolamenta in particolare i servizi bancari e finanziari, quali conto corrente, mutui, prestiti personali, che vengono erogati dall’ente creditizio.
Il diritto bancario come indicato all’inizio, si compone sia di norme di natura privatistica che disciplinano la banca quale impresa, sia di diritto pubblico e cioè di azione dello Stato indirizzata alla salvaguardia ed alla tutela del risparmio e dei risparmiatori.
Le norme Costituzionali che disciplinano il diritto bancario, sono l’articolo 41 della Costituzione che sancisce la libertà di iniziativa economica e l’articolo 47 che sancisce la tutela del risparmio e l’accesso agli investimenti.
Norme che coinvolgono ad esempio:
i contratti bancari;
i conflitti con la propria banca;
l’arbitrato bancario.
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