Il primo che andiamo ad esaminare è anche l’ultimo istituito in ordine di tempo.
Infatti quando parliamo dell’amministrazione di sostegno (art. 404 c. c. ) ci riferiamo ad un istituto entrato di recente nel nostro ordinamento e rispondente all’esigenza, di trovare uno strumento di tutela delle persone deboli meno invasivo dell’interdizione e dell’inabilitazione.
Con l’amministrazione di sostegno si mira a tutelare la persona che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi e decidere con le proprie facoltà mentali.
Uno degli ambiti in cui viene utilizzato è per la tutela delle persone anziane, quando ancora perfettamente lucide, per problemi di natura fisica non riescono più a occuparsi dell’amministrazione del proprio patrimonio.
In questo caso, un amministratore di sostegno, nominato dal tribunale con decreto, avrà cura del beneficiario e del suo patrimonio nell’ambito dei poteri che gli sono stati attribuiti con il decreto di nomina.
Interessante che, in questo modo, il beneficiario conserverà in ogni caso la capacità di compiere tutti gli atti non indicati dal giudice, come i cosiddetti atti personalissimi, contrarre matrimonio o separarsi, fare testamento o riconoscere un figlio.
Di fatto questo è uno strumento che consente notevole efficacia e flessibilità per la cura e gli interessi della persona, sia per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, che i bisogni e la volontà del beneficiario, in quanto l’amministratore di sostegno deve tenere conto delle richieste, dei bisogni e della volontà del destinatario degli interventi.
Aspetto da non trascurare è che qualsiasi individuo può nominare personalmente il proprio amministratore in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Ma che dire degli altri istituti?
L’interdizione è invece quell’istituto previsto nei casi di infermità assoluta, e ha come conseguenza la limitazione totale della capacità di agire.
Quando un individuo si trova a vivere in condizioni di abituale infermità mentale, tali da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi, il tribunale nomina un tutore in grado di sostituirlo nell’espletamento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Questo significa che gli atti eventualmente compiuti dall’interdetto dopo la pubblicazione della sentenza di interdizione possono essere annullati.
Come indicato nell’articolo 414 del codice civile, il tutore ha comunque l’obbligo di rendere conto al giudice per le decisioni prese.
L’inabilitazione è invece, prevista a tutela del maggiore d’età, comunque infermo di mente, il cui stato non è però talmente grave da dar luogo all’interdizione.
Mira a proteggere coloro che, ad esempio per uso abituale di sostanze alcooliche o di stupefacenti, possano mettersi in situazioni lesive degli interessi e del patrimonio personale e familiare.
In questo caso, un curatore, nominato dal tribunale, avrà il compito di assistere l’inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione, mentre quelli definiti di ordinaria amministrazione continueranno ad essere validamente posti in essere dal solo inabilitato.
Anche in questo caso comunque, gli atti di straordinaria amministrazione eventualmente compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio possono essere annullati.
Se a questo punto desiderate ulteriori informazioni su questi istituti, sulle pratiche connesse alla nomina dell’amministratore di sostegno o alla revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione potete rivolgervi al nostro studio legale Micheloni avvocato Verona, contattandoci per telefono o compilando il FORM che trovate a questa PAGINA.