Quando parliamo di filiazione legittima ci riferiamo ad un istituto giuridico che era parte del diritto civile italiano.
La filiazione legittima attribuiva un particolare status, quello di figlio legittimo, al soggetto nato in costanza di matrimonio e si contrapponeva alla filiazione naturale.
Diversamente, si parlava di filiazione naturale quando i figli erano nati da genitori non uniti in matrimonio.
La materia era disciplinata dal Capo I intitolato Della filiazione legittima, del Titolo VII, del Libro I del codice civile italiano.
Modifiche legislative
Con la legge 219 del 2012 ed il decreto legislativo 154 del 2013 la distinzione di status tra figli legittimi e naturali è stata abolita.
Ora la legge usa, in ipotesi molto limitate, le espressioni “figlio nato nel matrimonio” e “figlio nato fuori del matrimonio”.
Ciò vale ai fini dell’accertamento della filiazione, che ha luogo in forme diverse tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio.
Ora quindi non esiste più, la storica distinzione tra figli legittimi (nati da genitori uniti in matrimonio), naturali (nati da genitori non legati tra loro dal vincolo matrimoniale) e nemmeno esiste più la distinzione tra figli legittimati (ovvero naturali i cui genitori si sono successivamente uniti in matrimonio) e figli adottivi (legati ai genitori adottanti da un vincolo giuridico, ma non biologico).
La riforma ha conseguentemente attribuito ai figli, comunque concepiti, la stessa condizione giuridica, attraverso la riformulazione dell’art. 315 c.c. (il cui testo è ora “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico“).
In attuazione del menzionato principio dell’unicità dello stato di figlio, la normativa codicistica relativa alla responsabilità genitoriale e al corpus dei diritti e doveri dei figli è stata raggruppata in un unico titolo, il IX del codice civile (art. 315-342 ter), titolo contenente la disciplina sia della fase cosiddetta fisiologica del rapporto genitoriale sia di quella patologica di dissoluzione del legame coniugale o di fatto tra i genitori.
Per meglio comprendere la portata e il significato delle nuove norme, basti dire che entrambi i genitori hanno ora sempre pari responsabilità genitoriale sui figli e la esercitano di comune accordo (art. 316 c.c.).
Questo principio si applica sia quando i genitori stanno insieme, sia dopo che si sono separati, di qualunque tipo fosse il legame che li univa in precedenza.
A questo proposito, l’art. 337 ter del codice civile afferma: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
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