In sede di separazione, il giudice, su richiesta del coniuge economicamente più debole, stabilisce un assegno di mantenimento e può anche fissare un contributo a favore della prole, con cadenza mensile.
L’assegno di mantenimento del coniuge corrisponde ad un importo forfettizzato, stabilito in sede di separazione, la cui funzione si sostanzia nel fornire al coniuge economicamente più debole, sprovvisto di redditi propri, un sostegno economico.
Nella maggior parte dei casi, l’assegno viene previsto a favore della moglie che non lavora o il cui reddito è significativamente inferiore rispetto a quello del marito.
L’attribuzione dell’assegno avviene su istanza di parte e non può essere fissato d’ufficio dal giudice. Viceversa, il giudice può adottare, senza previa richiesta, i provvedimenti a tutela degli interessi materiali e morali della prole, compresa l’attribuzione del contributo al mantenimento (Cass. Ord. 14830/2017).
Ha sia una funzione assistenziale, in quanto si tratta di un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza ma in continuità con essa, che perequativa, ossia equilibratrice, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il rapporto, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi ( Ord. 5603/2020 in materia di divorzio).
Un primo elemento da considerare è se la separazione dei coniugi sia consensuale o giudiziale.
È consensuale quando i coniugi raggiungono un accordo nel quale si concordano gli aspetti personali e patrimoniali posteriori alla separazione.
In tal caso l’accordo si assume insieme al legale delle parti e verrà omologato dal giudice in sede di udienza.
Il contenuto dell’accordo comprende anche l’eventuale calcolo dell’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge economicamente debole e dei figli.
Il calcolo pertanto si effettua con l’ausilio dell’assistenza legale.
Si parla di separazione giudiziale quando i coniugi non riescono a trovare un accordo circa i rapporti personali e patrimoniali da tenere dopo la separazione.
A questo punto è rimessa al giudice la valutazione circa l’esistenza dei presupposti per la separazione e la determinazione dell’assegno di mantenimento, questo sia nei confronti dell’altro coniuge che dei figli.
In ogni caso la fonte normativa che disciplina il diritto all’assegno di mantenimento in caso di separazione è l’articolo 156 del codice civile, primi due commi:
“1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
2. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.
La norma di conclusione del paragrafo apre la strada ai criteri di calcolo dell’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge.
Quindi l’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge:
Brevemente i criteri di calcolo dell’assegno di mantenimento del coniuge includono:
I figli, ai sensi dell’articolo 315-bis del codice civile, hanno diritto al mantenimento.
Il corrispondente obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori.
In caso di separazione i figli conservano il diritto al mantenimento che si manifesta mediante l’assegno di mantenimento.
Sia il figlio minorenne che quello maggiorenne hanno diritto al mantenimento.
Il secondo tuttavia perde il diritto qualora abbia acquisito un’autosufficienza economica e comunque al raggiungimento di una certa età quando la sua mancata autosufficienza economica sia dovuta a sua colpa.
Nel caso di figli minori il giudice dispone l’assegno in capo ad un coniuge il quale sarà obbligato da quel momento a corrisponderlo all’altro coniuge.
Il coniuge beneficiario dell’assegno è solitamente quello collocatario cioè quello che convive con il figlio.
L’assegno va infatti ad integrare le spese ordinarie a carico del genitore collocatario per la vita quotidiana.
L’importo dell’assegno non include invece le spese straordinarie che i coniugi devono sostenere a metà o in diversa misura determinata dal giudice tra i genitori.
I criteri di calcolo dell’assegno comprendono quindi:
I giudici inoltre, nel determinare i criteri di calcolo dell’assegno, fanno riferimento al cosiddetto principio di proporzionalità “che richiede quindi una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto”.
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