Si parla di comunione ereditaria quando la proprietà o altro diritto reale su una cosa spetti a più soggetti insieme, in conseguenza della chiamata di più eredi o legatari nella successione a causa di morte.
La comunione ereditaria è una comunione ordinaria, ai sensi degli artt. 1100 e ss. del codice civile, con la differenza che la contitolarità non ha ad oggetto solamente i diritti di proprietà, ma ogni diritto facente parte dell’asse ereditario.
La divisione ereditaria è l’atto con il quale si scioglie la comunione ereditaria, sorta nel caso in cui vi siano più eredi del patrimonio del defunto.
Quindi per procedere alla divisione dell’eredità devono ricorrere i seguenti presupposti:
La divisione ereditaria può essere domandata da uno qualunque dei coeredi salvo che fra essi non sia stato convenuto di rimanere in comunione per un certo periodo (non superiore a dieci anni) e salvo che il testatore non abbia disposto lo stato di comunione sino a che non sia trascorso un periodo non eccedente il quinquennio dalla sua morte o sino a che non sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo dei minori istituiti eredi.
Anche in queste ultime due ipotesi, tuttavia, l’autorità giudiziaria può, su istanza di uno dei coeredi e per giustificati motivi, disporre che la divisione si effettui immediatamente o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.
Per chiedere la divisione ereditaria è necessario aver accettato l’eredità ed essere di conseguenza diventato coerede.
Il coerede, se ha piena capacità di agire, può domandare in ogni tempo lo scioglimento della comunione ereditaria.
Tale diritto è imprescrittibile e può essere esercitato individualmente.
Ciascun coerede può essere sia promotore sia destinatario dell’azione di divisione.
Una volta instaurato il giudizio divisorio tutti i coeredi devono prendervi parte.
La divisione ereditaria può essere raggiunta in diversi modi.
Un primo modo avviene quando tutti i coeredi concordano sull’effettuazione della divisione e sul suo contenuto, a questo punto essa si realizza attraverso un contratto ed in questo caso si parla di “divisione contrattuale”.
Un secondo caso, la cosiddetta “divisione giudiziale”, avviene invece quando manca un accordo tra i coeredi e quindi il procedimento è regolato dal giudice.
Un terzo caso, la “divisione testamentaria”, come indicato dal nome avviene quando ci si trova in presenza di un testamento che di fatto disciplina la divisione, avendola prevista il testatore.
Dipende da quale indirizzo si decide di intraprendere per giungere alla divisione ereditaria.
Si parte dalla divisione ereditaria tramite atto notarile, di fatto il procedimento più rapido e meno costoso e che andrà pagato in proporzione alle quote dell’eredità, passando poi per la mediazione tramite avvocato, dove ad incidere notevolmente sono i costi dell’assistenza di un avvocato per ciascuna parte, fino a giungere alla divisione giudiziale, un procedimento molto lungo che presuppone necessariamente la stima dei beni da dividere ed eventualmente l’assistenza di un consulente tecnico di parte, cosa che fa lievitare notevolmente i costi.
A questo punto, se desiderate ulteriori informazioni su comunione e divisione ereditaria potete rivolgervi al nostro studio legale Micheloni avvocato Verona, contattandoci per telefono o compilando il FORM che trovate a questa PAGINA.