Quando parliamo delle disposizioni testamentarie ci riferiamo a quando un soggetto dispone delle sue sostanze per il tempo successivo alla propria morte mediante la redazione di un testamento, con cui determina i soggetti beneficiari e le rispettive quote. Il testamento può contenere sia disposizioni patrimoniali che disposizioni morali. Le disposizioni patrimoniali si dividono in:
Il testamento pubblico è quello redatto con atto notarile, dove il testatore, alla presenza di due testimoni, dichiara le sue volontà al Notaio, che le riduce in forma scritta, traducendo in corretta forma giuridica la volontà espressa dal testatore. L'originale del testamento pubblico viene conservato in luogo sicuro nello studio dal Notaio, una copia in busta chiusa viene dallo stesso trasmessa all'Archivio notarile, e contemporaneamente il Notaio provvede a far inserire in un archivio informatico tenuto dal medesimo Archivio notarile (il cd. Registro Generale dei Testamenti) la notizia che presso il suo studio si trova il testamento pubblico di quella data persona. Il tutto è coperto da un assoluto segreto fin quando il testatore è in vita. Dopo la morte del testatore, chiunque può recarsi all'Archivio Notarile e previa esibizione di un certificato di morte, chiedere ed apprendere se la tale persona ha fatto testamento pubblico e presso quale Notaio del distretto il testamento è depositato. Effettuare un testamento pubblico presenta diversi vantaggi. Il principale sta proprio nel fatto che questo testamento essendo redatto da parte di un Notaio in grado quindi di tradurre in corretta forma giuridica la volontà espressa dal testatore, garantisce la chiarezza e la validità delle disposizioni testamentarie; In secondo luogo, la pubblica fede, cioè, il fatto che una certa persona ha fatto testamento è attestato da un Notaio con atto notarile, e l'atto notarile fa fede fino a querela di falso; il testamento pubblico, pertanto, come tutti gli atti notarili, è immune (salvo la querela di falso) da impugnazioni per falsità; Terzo, la sicurezza della conservazione, essendo custodito dal Notaio in luogo sicuro nel proprio studio ed essendone altresì depositata una copia autentica presso l'Archivio Notarile, ne garantisce la conservazione; Quarto, la facile reperibilità, essendo possibile accertare l'esistenza del testamento ed il Notaio presso il quale è depositato, dopo la morte del testatore, mediante una semplice visura presso il Registro Generale dei Testamenti.
Il testamento olografo è invece redatto direttamente dal testatore e conservato dal testatore medesimo, a meno che il testatore medesimo non ritenga di affidarlo ad altra persona. Chiunque sia in possesso di un testamento olografo, ha poi l'obbligo di portarlo da un notaio per la pubblicazione appena ha notizia della morte del testatore. Elementi essenziali per la validità del testamento olografo sono: l'olografia, in pratica esso deve essere scritto interamente di pugno dal testatore, non con mezzi meccanici e nemmeno da altri, sia pure sotto dettatura del testatore; la data, che deve essere apposta parimenti di pugno dal testatore; la firma del testatore. Il testamento olografo, se ha i requisiti suindicati, è perfettamente valido, anche se non presenta i vantaggi del testamento pubblico menzionati in precedenza. Anche chi intende redigere un testamento olografo può comunque richiedere la consulenza di un Notaio, che potrà dargli preziosi consigli per realizzare nel modo migliore la sua volontà e non incorrere in cause di nullità delle disposizioni testamentarie. Il testatore può anche depositare il testamento olografo presso un Notaio, che in tal caso redige un verbale di deposito e lo conserva, allegato al verbale di deposito, insieme ai testamenti pubblici, nel fascicolo degli atti di ultima volontà, e comunica l'esistenza del testamento al Registro Generale dei Testamenti. Chiaramente la persona che non sia in grado di scrivere di proprio pugno e sottoscrivere il testamento, forse perché gravemente malata o a causa dell’età avanzata o per analfabetismo, non potrà redigere un testamento olografo.
Entrambe le disposizioni testamentarie sopra indicate hanno degli elementi in comune. Entrambe possono essere revocate fino al momento della morte. In pratica il testatore può sempre, fino all'ultimo istante di vita, modificare o revocare il proprio testamento. Inoltre, per entrambe l’efficacia è differita. Il testamento non ha mai efficacia immediata, ma solo dopo la morte del testatore, fino a quel momento è coperto da un assoluto segreto e non produce nessun effetto. Queste di fatto sono le principali “regole” da considerare quando si parla di disposizioni testamentarie. Se desiderate però ricevere informazioni più precise su questo o su altri argomenti, potete rivolgervi al nostro studio legale.
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