Nel nostro ordinamento si distingue tra sottrazione di minore di anni quattordici e sottrazione di minore che abbia compiuto quattordici anni. Si presume, infatti, che il minore di anni quattordici sia sempre incapace di prestare validamente il suo consenso, non essendo in grado di valutare l’importanza e le conseguenze del fatto; il minore che abbia compiuto quattordici anni, invece, è ritenuto capace di discernere e di manifestare validamente il consenso per il suo allontanamento. Le norme in commento (art. 573 e 574 c.p.) prevedono che il minore venga allontanato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, dal tutore, o dal curatore, o da chi ne abbia la vigilanza o la custodia, o venga trattenuto contro la volontà dei medesimi. Tuttavia, affinché si configuri il reato è necessario che il genitore (o un qualsiasi altro soggetto) ponga in essere la condotta antigiuridica in dissenso con l’altro genitore, con l’intenzionalità di allontanare il minore dall’ambiente familiare, esercitando sul minore stesso un potere di controllo esclusivo per un determinato periodo di tempo, effettivamente apprezzabile. Pertanto, tale comportamento deve essere tale da impedire l'esercizio delle diverse manifestazioni della potestà dell'altro genitore quali l’educare, l’istruire e l’assistere moralmente e curare il minore, impedendo di fatto a questi di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Nel caso in cui il minore, che abbia compiuto i quattordici anni, presti il suo consenso, la pena prevista per il soggetto agente è inferiore rispetto a quella prevista per la sottrazione di minore incapace.
Il genitore esercente la responsabilità genitoriale, il tutore o il curatore devono sporgere querela rivolgendosi al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria o all’autorità di Polizia (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza), che si accerteranno dell’identità personale del querelante e redigeranno verbale con data certa. A seguito della raccolta della denuncia verrà data comunicazione di una notizia di reato alla Procura della Repubblica. Saranno dunque attivate delle indagini e, qualora il Pubblico Ministero ritenga che i fatti narrati costituiscano reato potrà formulare richiesta di rinvio a giudizio o chiedere l’emissione di un decreto penale di condanna.
Se il minore è stato portato in uno Stato che ha aderito Convenzione dell’Aja o altra Convenzione, il genitore/vittima deve: contattare l’Autorità centrale presso il Ministero della Giustizia di Roma - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - per l’avvio della relativa procedura, comunicando indirizzi presso cui potrebbe recarsi il sottrattore o nominativi di persone che potrebbero in un qualche modo essere coinvolte nella sottrazione e richiedere l’apposita modulistica. Se lo Stato in questione non ha, invece, aderito ad alcuna convenzione, la competenza appartiene al Ministero degli Affari Esteri di Roma – Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie, che, tramite i propri rappresentanti diplomatici e consolari, può effettuare interventi a tutela degli interessi dei cittadini italiani nei casi di sottrazione internazionale di minori. Lo studio legale Micheloni assiste i genitori in tutte le fasi al fine di attivare le competenti Autorità per la localizzazione del minore e per procedere al suo rimpatrio.
Il minore di anni quattordici è sempre considerato incapace mentre il minore che ha compiuto quattordici anni può prestare il consenso al suo allontanamento. Il che ha compiuto quattordici anni, incapace perché infermo di mente, è equiparato, ai fini della disciplina della sottrazione, al minore di anni quattordici. In ogni caso quando si ritiene sia stato posto in essere il reato di sottrazione di minore si devono seguire le procedure sopra indicate.