Affinché venga regolarmente instaurato il procedimento per separazione o per divorzio giudiziale in caso di coniuge irreperibile, ma precedentemente residente in Italia, si procederà alla notifica del ricorso con pedissequo decreto di fissazione dell’udienza presidenziale tramite Ufficiale Giudiziario, il quale provvederà al deposito di copia dell’atto presso la casa comunale dell’ultima residenza nota del destinatario.
Sono ormai sempre più frequenti i matrimoni c.d. misti, tra un cittadino italiano e uno straniero. A regolamentare queste unioni in Italia è la legge n. 218 del 1995, integrata dal Regolamento europeo 1259 del 2010. In caso i coniugi decidano di separarsi o divorziare consensualmente, potranno adire l’autorità competente dello Stato in cui per la maggior parte del tempo hanno risieduto durante il matrimonio, dello Stato dell’ultima residenza comune dei coniugi se almeno uno di loro vi è ancora residente o dello Stato di cui almeno uno dei futuri ex coniugi ha la cittadinanza nel momento in cui inizia la procedure di separazione/divorzio. Nel caso di divorzio giudiziale la domanda potrà essere presentata all’autorità competente dello Stato in cui i coniugi hanno abitualmente risieduto, dello Stato in cui si è avuta l’ultima residenza comune dello Stato di cui entrambi i coniugi risultano essere cittadini quando viene presentata la domanda di divorzio. Pertanto, secondo tali regole, se la famiglia ha convissuto in Italia, il procedimento di separazione o di divorzio potrà essere instaurato davanti al Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il Comune dell’ultima residenza coniugale.
In caso di matrimonio celebrato all’estero troverà applicazione, anche in tema di separazione e divorzio, la legge della nazione che li accomuna, o della nazione in cui si è per lo più svolta la vita matrimoniale, secondo le regole sopra specificate. Tuttavia, qualora i coniugi residenti in Italia abbaino contratto matrimonio in uno Stato che concede di arrivare al divorzio senza affrontare preventivamente la separazione, possono divorziare davanti a un giudice italiano chiedendo, in accordo tra loro, di porre fine al matrimonio senza prima separarsi.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha durata di 5 anni. Una volta che la separazione e/o il divorzio siano stati trascritti nei registri dello stato civile, il permesso di soggiorno sarà valido fino alla scadenza naturale, ma non potrà più essere rinnovato per la medesima motivazione, ma dovrà essere convertito in un permesso per motivi famigliari in caso vi siano figli oppure in un permesso per motivi di lavoro. La cittadinanza italiana per matrimonio, una volta ottenuta, non può essere revocata per l’intervenuta pronuncia di sentenza di separazione o divorzio.
Nel caso di divorzio da cittadino straniero residente all’estero instaurato avanti un Tribunale italiano il procedimento di separazione/divorzio seguirà l’iter “naturale”, come se si trattasse di separazione/divorzio tra coniugi entrambi italiani residenti in Italia. Il coniuge, quindi, dovrà essere necessariamente assistito da un legale. Nel caso sia il coniuge straniero a proporre domanda di separazione/divorzio al Tribunale straniero il coniuge italiano dovrà farsi assistere da un legale esperto di diritto internazionale affiancato, possibilmente, da un Collega esercente nello stato estero.