La definizione di “matrimonio misto” si applica a quel particolare rito che prevede l’unione tra due individui che professano una religione diversa e, nel caso italiano, tra un soggetto di fede cattolica e un altro di religione diversa. Con la definizione di “coppia internazionale” si identifica invece il matrimonio e l'unione registrata tra cittadini dell'UE o di paesi terzi che:
Il matrimonio celebrato all'estero, per avere valore in Italia, deve essere trascritto presso il Comune italiano competente; l'iter è il seguente. L'atto di matrimonio in originale rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto, deve essere presentato, a cura degli interessati, alla Rappresentanza consolare che provvederà a curarne la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di Stato Civile del Comune competente; in alternativa, gli interessati possono presentare l'atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza. Occorre una precisazione: gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione; tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.
Le norme dell'UE sui regimi patrimoniali delle coppie internazionali si applicano in 18 paesi dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Cechia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia. Queste norme stabiliscono:
Polonia, Ungheria, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia e Romania non applicano le norme dell'UE sui regimi patrimoniali delle coppie internazionali; in questi paesi si applica il diritto nazionale.
Nei casi che non contemplano un'eredità, un divorzio/separazione legale o lo scioglimento di un'unione registrata, i coniugi o i partner registrati possono redigere un accordo di scelta del foro. I coniugi/partner possono scegliere:
I coniugi/partner registrati possono decidere di redigere un accordo formale sulla scelta della legge applicabile per determinare quale legge si applicherà al loro regime patrimoniale. I coniugi/partner possono scegliere la legge:
I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per l’adozione nazionale e sono previsti dall’art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l’adozione e l’affidamento; tale norma sancisce che “L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare.”
Riguardo all'età. Secondo la legge, la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni, la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo. Questo dice la nostra legge; ma poiché l'abbinamento con il bambino adottabile è deciso dall'Autorità straniera, i limiti che il nostro legislatore ha spostato molto in avanti, per permettere anche a coppie non giovani di adottare, hanno poca efficacia nella realtà, perché la maggior parte dei paesi stranieri privilegia le coppie giovani.
L'istanza di divorzio o di separazione legale può essere presentata da entrambi i coniugi, come domanda congiunta, oppure da un solo coniuge. In caso di separazione o divorzio di una coppia costituita da cittadini dell’Unione europea, per prima cosa è necessario individuare il giudice competente, che - secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento n. 2201/2003 - è il Tribunale dello Stato membro di cui i due coniugi sono cittadini (o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del domicile di entrambi i coniugi) o quelle nel cui territorio si trova:
La legislazione che disciplina il divorzio non è necessariamente quella del paese in cui viene chiesto. 17 paesi dell'UE hanno adottato un insieme unico di regole per determinare quale legge vada applicata ai divorzi transfrontalieri; tali paesi sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna. In questi 17 paesi si può concordare con il tuo coniuge di applicare la legislazione in materia di divorzio:
Se non trovi un accordo con il coniuge, i tribunali di questi 17 Paesi applicheranno le leggi: