Il primo passo per richiedere l'adozione di un minore è quello di ottenere la cd. idoneità all’adozione e lo si fa presentando domanda alla cancelleria del Tribunale per minori della città in cui si è residenti, allegando apposita documentazione. Una volta ricevuta tutta la documentazione, il giudice minorile che valuti positivamente la domanda invia tutto ai servizi socio-territoriali competenti per avviare le dovute indagini. Gli incaricati dei servizi sociali competenti, dopo aver conosciuto la coppia, devono redigere un rapporto da inviare al Tribunale. Il Tribunale convoca poi i genitori e decide se rilasciare l’idoneità all’adozione o dichiarare l’inidoneità, cioè respingere la domanda della coppia. In caso di esito positivo, il Tribunale da il via all’affidamento preadottivo del bambino, della durata di un anno. Trascorso l'anno e ascoltati sia la coppia sia il bambino, il Tribunale emette la sua sentenza, che può essere a favore dell’adozione o no.
La domanda per la dichiarazione della cd. idoneità all'adozione deve essere accompagnata da una serie di documenti (che attestano altrettanti requisiti), tra cui: certificato di nascita dei richiedenti, stato di famiglia, dichiarazione di assenso all’adozione, certificato di buona salute rilasciato dal proprio medico curante, dichiarazioni dei redditi e buste paga, il certificato di casellario giudiziale degli aspiranti genitori (cioè un certificato che attesti la presenza di condanne definitive e di alcuni provvedimenti civile e amministrativa), atto o dichiarazione che attesti il fatto che la coppia non è separata.
La procedura per l’adozione di un maggiorenne è diversa rispetto a quella per l’adozione di un minore. La richiesta si presenta con una domanda in carta semplice, diretta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante. Possono chiedere di adottare un maggiorenne le persone (coniugate o meno) che:
In casi eccezionali il tribunale può autorizzare l'adozione, se l'adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d'età, fermo restando la differenza d'età di almeno 18 anni rispetto al soggetto che si intende adottare. E’ richiesto il consenso:
Attualmente la legge che regola l’adozione, sia nazionale che internazionale, è la 184 del 1983. In Italia soltanto le coppie sposate eterosessuali possono adottare un bambino, ai single la strada è preclusa salvo casi particolari. L’articolo 44 regola proprio le cd. adozioni in casi particolari: nei casi di rapporti stabili e duraturi tra chi vuole adottare e il bambino, in caso di grave disabilità del minore orfano e nel caso sussista l’impossibilità di un affidamento preadottivo, è possibile giudicare un single idoneo all’adozione.
Certamente si. Bisogna specificare la richiesta nella domanda di adozione.