Il Giudice Tutelare è la figura designata dal Tribunale al fine di risolvere le questioni riguardanti persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere da sole ai propri interessi. Il Giudice Tutelare, fondamentalmente, è stato istituito con la finalità di tutelare i soggetti deboli, quali i minorenni e gli incapaci, che benché incapaci di agire possono essere titolari di diritti e doveri, avendo acquisito capacità giuridica al momento della nascita. La sua funzione è essenziale, in quanto ogni suo provvedimento è adottato nell’esclusivo interesse del soggetto (minore, incapace)per il quale il suo intervento è stato richiesto.
Al Giudice Tutelare, nell’esclusivo interesse del minore o dell’incapace, sono riconosciuti ampi poteri decisori. Tra questi, per esemplificare, si possono citare i più comuni:
L’amministratore di sostegno è il soggetto nominato dal Giudice Tutelare deputato a provvedere alle esigenze di coloro che si trovano nell’incapacità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una menomazione fisica o psichica. Tra questi possono essere ricompresi gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali i quali non sono in grado di compiere, autonomamente, particolari incombenze, senza che da ciò, però, derivi una totale incapacità. L’amministrato, infatti, conserva, la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, di fare testamento, di sposarsi e di riconoscere i propri figli. A titolo esemplificativo l’amministrato potrebbe non essere considerato capace a gestire da solo il proprio conto corrente ma ritenuto in grado di amministrare una determinata somma di denaro per le proprie esigenze quotidiane.
Il ricorso può essere proposto:
Le tempistiche variano di molto da Tribunale a Tribunale, non è possibile fare una previsione dei tempi. Tuttavia, per l’importanza della materia, viene data priorità alle istanze di nomina di amministratore di sostegno rispetto ad altri procedimenti.