Tuttavia ci sono stati ben 14 casi in cui l’ex presidente del Tribunale per i Minori di Roma, applicando l’art. 44 della L.184/83 relativo alle “adozioni in casi particolari”, ha permesso in fatto l’adozione del figlio del partner a coppie omosessuali (cd. Stepchild adoption); un esempio è la recente sentenza della Cassazione n. 12962/16 ove la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte della richiesta di adozione del partner omosessuale del genitore naturale del minore, aveva ritenuto in concreto insussistente il conflitto di interessi tra quest'ultimo e lo stesso genitore-rappresentante legale dell'adottando.
Sono comunque tutti casi abbastanza “limite” che si ricollegano ai requisiti imposti dall’art. 44 e ben distanti dalla semplice adozione tradizionale.
Fanno riferimento al caso in cui a richiedere l’adozione siano persone unite al minore, orfano di entrambi i genitori, da vincolo di parentela entro il sesto grado (o da preesistente rapporto stabile e duraturo) oppure; dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio adottivo dell’altro coniuge; ove il minore si trovi in condizioni di handicap e sia orfano di entrambi i genitori o nel caso in cui via sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
L’unica strada percorribile attualmente sarebbe ricorrere alla cd. maternità surrogata in paesi come Stati Uniti e Canada per poi fare affidamento sui precedenti citati, tuttavia ciò ha un costo abbastanza proibitivo che si aggira tra i 10 e i 15mila dollari, sarebbe inoltre successivamente necessario avviare l’iter del ricongiungimento familiare, essendo tali paesi al di fuori dell’area Schengen.
in molti paesi europei è data la possibilità di adottare a coppie omosessuali, Spagna, Francia, Inghilterra, Olanda, Belgio, Danimarca, per citarne alcuni. Ogni paese, come l’Italia per le coppie eterosessuali, ha un Albo di cd. Enti Autorizzati, che seguono tutto l’iter di adozione, dalla dichiarazione di disponibilità ad adottare fino ai controlli post-adozione.
In ogni caso, la priorità per questi paesi è evitare la pratica dello shopping di minori da parte di coppie omosessuali straniere.
Per fare un esempio:
La SPAGNA, pur essendo uno dei paesi più aperti e meno rigoroso da questo punto di vista, pone dei rigidi vincoli; la coppia omosessuale deve essere sposata (altrimenti può adottare solo uno dei due da singolo); per poter inoltrare la domanda di adozione è necessario essere residenti sul territorio spagnolo da almeno 3 anni, (che tuttavia iniziano a decorrere dal deposito presso la casa comunale della documentazione necessaria a stabilirsi in loco, e non dalla stipula di un contratto di affitto, che può, invece, avvenire anche dopo parecchio tempo). E’ poi necessario provare un consolidato legame con il territorio, avendo, ad esempio, un lavoro nel Paese.
Solo in presenza di queste condizioni, può essere avviato l’iter di verifica di conformità della coppia, con passaggi quindi simili a quelli previsti in Italia per le coppie sposate eterosessuali.
Una volta conclusa l’adozione, i genitori possono tornare in Italia con il bambino ma solo uno dei due potrà essere considerato genitore. Uno dei membri della coppia non verrà considerato genitore, poiché questo sarebbe in contrasto con la normativa che in Italia non permette l’adozione alle coppie omosessuali. Per l’adozione nazionale in Spagna bisogna rivolgersi ai Servicios de Protecciòn de Menores del luogo di residenza, sollecitando il certificato di idoneità ed allegando la documentazione (certificato di matrimonio se coppia, certificato precedenti penali, certificato medico, certificato sul reddito).
Da questo momento iniziano le indagini dei servizi sociali per capire se la coppia è idonea all’adozione.
Associazioni a supporto dell’adozione sono: CORA - Federación Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento; LALUNA - Unión de Asociaciones por la adopción y el acogimiento de menores. Per l’adozione internazionale bisogna, invece, rivolgersi ad una Entidades Colaboradoras en Adopcion Internacional (ECAI) che gestisce i processi di adozione chiedendo una sollecitazione; si apre quindi un procedimento amministrativo in Spagna, simile a quello nazionale, che prosegue nel paese di provenienza del minore scelto. Una volta approvata l’adozione nel paese di provenienza ci si rivolge al Consolato spagnolo dello stesso paese per sollecitare l’iscrizione dell’adozione nel Registro Civil Consular.