Ai sensi dell’articolo 521, primo comma, del codice civile, “Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”.
L’effetto principale di dichiarare la rinuncia all’eredità è la perdita della qualità di erede fin dall’inizio in quanto la rinuncia opera retroattivamente.
Il rinunciante, dunque, perde subito la possibilità di esercitare i poteri propri del chiamato di cui agli articoli 460 e 486 del codice civile.
Si tratta in particolare di:
Queste attività, se esercitate prima della rinuncia, non perdono tuttavia la loro efficacia.
La dichiarazione di rinuncia non interferisce con le donazioni e i legati.
Chi rinuncia infatti, ai sensi del secondo comma dell’articolo 521, può trattenere ciò che gli è stato attribuito a titolo di donazione o legato.
Può, tuttavia, farlo fino a concorrenza della porzione disponibile salvo il caso in cui sia un legittimario. Si applicano allora gli articoli 551 e 552 del codice civile che regolano il legato in sostituzione di legittima e la donazione in relazione al legato in conto di legittima.
A questo punto, come dicevamo prima, l’erede per qualsiasi motivo, potrebbe cambiare idea e decidere ora di accettare l’eredità.
Vedremo ora se è possibile e cosa si deve fare.
La revoca è l’atto con il quale si esprime la dichiarazione contraria alla rinuncia all’eredità già fatta.
Il termine entro cui è possibile esercitare il proprio diritto di revoca è di 10 anni dall’apertura della successione e non dalla rinuncia.
Infatti l’articolo 525 del codice civile ammette la possibilità di un ripensamento purché ciò avvenga nel limite della prescrizione ad accettare l’eredità.
L’art. 480 codice civile stabilisce che il termine di prescrizione è di 10 anni a partire dall’apertura della successione, ovvero la data del decesso.
Quindi la revoca della rinuncia all’eredità è possibile nel termine di 10 anni dall’apertura della successione.
La revoca alla rinuncia eredità non necessita della forma solenne richiesta per la rinuncia, e può essere effettuata nelle medesime forme previste per l’accettazione dell’eredità:
La revoca della rinuncia all’eredità infatti non è un atto autonomo rispetto all’accettazione, ma rappresenta solo l’effetto della sopravvenuta accettazione del rinunciante.
Dunque la revoca può essere effettuata sia con una dichiarazione formale che tacita.
La revoca tacita della rinuncia avviene attraverso comportamenti concludenti incompatibili con la ipotetica volontà di non voler accettare l’eredità oggetto della rinuncia.
La revoca espressa mediante la quale il rinunciante dichiara la successiva accettazione, si effettua in Tribunale o presso un notaio.
Il Tribunale competente è quello dove si è avuta l’apertura della successione ereditaria.
Il rinunciante deve recarsi presso la Cancelleria del Tribunale per rendere la dichiarazione contraria all’atto di rinuncia.
Unitamente al modulo per la domanda di revoca serviranno oltre alle marche da bollo richieste, la copia del versamento della tassa di registrazione pagata con il modello F24 e la copia conforme del verbale della precedente rinuncia.
La revoca della rinuncia all’eredità prevede molte altre possibilità e situazioni a cui si deve prestare attenzione in modo da non incorrere in errori, per questo se desiderate ulteriori informazioni su come agire in caso vogliate effettuare la revoca della rinuncia eredità, potete rivolgervi al nostro studio legale Micheloni avvocato Verona, contattandoci per telefono o compilando il FORM che trovate a questa PAGINA.